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Ddl lavoro, scopri tutte le novità: dimissioni e conciliazioni senza più vincoli!

2024-10-08

Autore: Sofia

Novità importanti nel disegno di legge sul lavoro: tutte le conciliazioni di controversie lavorative potranno avvenire tramite modalità telematica e collegamenti audiovisivi. Si riducono onerosi vincoli per il ricorso al lavoro stagionale e viene chiarito che se un lavoratore è assente ingiustificato per oltre i termini previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl), o oltre i 15 giorni se non previsto, il datore di lavoro dovrà comunicarlo all'Ispettorato nazionale del lavoro. Questo procedimento è previsto per evitare abusi, come il tentativo di ottenere la Naspi in modo opportunistico.

Il decreto, che comprende una trentina di articoli, è stato relazionato dalla senatrice Tiziana Nisini e introduce anche diverse semplificazioni riguardanti la somministrazione di lavoro. È stato escluso dal calcolo dei limiti quantitativi per somministrazione a tempo determinato quel 30% di lavoratori a tempo indeterminato che possono essere assunti per particolari esigenze, come attività stagionali o sostituzioni di personale assente.

Un altro cambiamento significativo è la rimozione della norma che limitava la durata delle missioni a tempo determinato in caso di contratto a tempo indeterminato con l’agenzia di somministrazione. In questo modo, si permetterà un utilizzo più flessibile delle risorse umane, favorendo anche la formazione per lavoratori a tempo determinato con le risorse di Formatemp.

Inoltre, riguardo il lavoro stagionale, si fornisce un'importante interpretazione che amplia la definizione di "stagionali", includendo anche le attività legate a picchi di lavoro durante specifici periodi dell'anno.

Un'ulteriore innovazione è che ora i lavoratori possono anche esercitare attività professionali durante il periodo di cassa integrazione, ma dovranno prestare attenzione poiché se decidono di lavorare con un altro datore di lavoro senza preavviso all’INPS, perderanno il diritto all’indennità di cassa integrazione.

Infine, il periodo di prova nei contratti a termine è stato definito con più chiarezza: si stabilisce un giorno di prova per ogni 15 giorni di calendario, con un minimo di due e un massimo di 15 giorni per contratti fino a sei mesi, e fino a 30 giorni per quelli tra sei mesi e un anno.

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