Finanze

Ultimi Aggiornamenti sul Ravvedimento per le LIPE del Secondo Trimestre 2024

2024-10-01

Autore: Matteo

Oggi, 30 settembre 2024, scade il termine per la presentazione della comunicazione dei dati delle liquidazioni relative al secondo trimestre dell'anno. Questa importante data è stabilita dall'articolo 21-bis del DL 78/2010. Tuttavia, la riforma delle sanzioni di cui al DLgs. 87/2024, che si attua in virtù della legge delega di riforma fiscale, non ha modificato le disposizioni relative a questa comunicazione.

Quindi, il regime sanzionatorio precedente rimane applicabile anche per i dati del secondo trimestre 2024 e i trimestri successivi, a meno di nuove disposizioni.

Ai sensi dell'articolo 11 comma 2-ter del DLgs. 471/97, nel caso di invio omesso, incompleto o infedele dei dati delle liquidazioni, le sanzioni amministrative possono variare da un minimo di 500 euro a un massimo di 2.000 euro. Tuttavia, la multa può essere ridotta della metà, quindi tra 250 e 1.000 euro, se il soggetto interessato invia la comunicazione mancante o corregge quella errata entro 15 giorni dalla scadenza.

È importante notare che, sebbene il calcolo delle sanzioni rimanga invariato, ci sono novità significative per il ravvedimento operoso. Le modifiche relative alla disciplina delle sanzioni si applicano già alle violazioni commesse riguardanti i dati del secondo trimestre 2024.

Infatti, secondo la riforma sanzionatoria, le infrazioni sono considerate valide a partire dal 1° settembre 2024. Per correggere errori nei dati, il ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs. 472/97 prevede riduzioni specifiche delle sanzioni, che ora possono essere elaborate in base al tempo intercorso dalla violazione.

Ecco le attuali riduzioni delle sanzioni per il ravvedimento operoso:

- Un nono del minimo (55,56 euro) se la regolarizzazione avviene entro il 90° giorno dalla violazione; - Un ottavo del minimo (62,50 euro) se avviene tra il 91° giorno e la scadenza della dichiarazione annuale.

- Un settimo del minimo (71,43 euro) per la regolarizzazione dopo la scadenza della dichiarazione; - Un sesto del minimo (83,33 euro) dopo un atto strumentale e senza domanda di adesione;

- Un quinto del minimo (100 euro) dopo un verbale di contestazione; - Un quarto del minimo (125 euro) se preceduto da verbale di contestazione.

Per regolarizzare una comunicazione omessa o errata, è possibile inviare una comunicazione sostitutiva, accompagnata dal pagamento della sanzione prevista. È possibile anche correggere dati attraverso il quadro VH durante la presentazione della dichiarazione IVA annuale.

Se le irregolarità non vengono sanate, sarà necessario presentare una dichiarazione integrativa, includendo sia la sanzione per la violazione dell’obbligo comunicativo sia quella per la violazione dichiarativa.

Queste disposizioni mirano a fornire ai contribuenti opportunità di regolarizzazione per mantenere la conformità e ridurre il peso delle sanzioni. Se quindi hai trascurato la scadenza, agisci ora per evitare di incorrere in sanzioni più elevate!